11/02/2015, ore 18:05
SPLIT PAYMENT
Dal 1 Gennaio 2015
Il fornitore della PA ( Pubblica Amministrazione) emette regolarmente fattura scrivendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” e incassa il corrispettivo senza l’IVA, che la PA versera' direttamente al Fisco. La norma non riguarda i professionisti, soggetti a ritenuta alla fonte sulle prestazioni, così come le partite IVA in Regime dei Minimi/ Forfettari.
Chi sono gli enti pubblici interessati
Le pubbliche amministrazioni interessate alla norma sono le seguenti:
- Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali (regioni, comuni, etc.) e consorzi tra essi;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza.
Nel pratico i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni:
- devono emettere regolarmente la fattura apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sulla medesima;
- devono registrare la fattura secondo gli ordinari termini ;
- non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella fattura, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
Fino all'8 febbraio 2015, in caso di errori non saranno previste sanzioni
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