Studio Tributario Innocenti
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IMU E TASI PRIMO ACCONTO 2018
04/06/2018, ore 18:08
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PAGAMENTO STIPENDI esclusivamente in modalita' rintracciabile.
04/06/2018, ore 18:10
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Liberi professionisti equiparati alle Imprese per fondi UE-Toscana prima in Italia
29/03/2017, ore 11:03
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Nell'attesa di alternative ai voucher........
22/03/2017, ore 19:07
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Notifica via Pec: Obbligatoria dal 1 luiglio 2017
03/01/2017, ore 12:48
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Modulo adesione rottamazione cartelle esattoriali
23/11/2016, ore 15:36
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Obbligo edichettatura prodotti alimentari sfusi dal 13 dicembre 014 -
10/12/2014, ore 12:25

A partire dal 13 dicembre 2014 la nuova etichettatura dei prodotti alimentari anche sfusi

Oltre che per gli alimenti preconfezionati, la nuova disciplina prevede anche per gli alimenti venduti sfusi l’apposizione di un cartello o un di  elenco di facile consultazione per la clientela con le seguenti indicazioni:
• la denominazione di vendita, corrispondente alla definizione del legislatore o in alternativa dal nome codificato in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non confondere con la denominazione commerciale adottata dai produttori;
• l'elenco degli ingredienti, preceduto dalla parola "ingredienti" e recante la lista degli stessi in ordine decrescente di peso;
• allergeni (come specificato sopra);
• le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
• la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
• il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
• la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
Il nuovo Regolamento, oltre a confermare una serie di obblighi da recare in etichettatura, apporta novità relative alla presentazione ed al marketing del prodotto alimentare. Si segnalano:
Origine - Informazioni aggiuntive obbligatorie sul Paese d'origine o sul luogo di provenienza dei prodotti

Allergeni - Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (Vedi Art. 9 § 1 c) "Elenco delle indicazioni obbligatorie"; Art. 21 "Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze";
- allegato II "Sostanze e prodotti che provocano allergie");

 

Vi consiglio di contattare la vostra usl igiene pubblica di zona.

 
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