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Legge Stabilita' 2014 - Principali Novita'- -
14/01/2014, ore 10:16

                      

    

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013) sono state approvate numerose disposizioni in materia fiscale. Tra le maggiori novità ricordiamo, in particolare, le seguenti: 

Ø      Contrasto all’evasione nel comparto delle locazioni abitative 

Viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione, anche mediante l’incrocio con l’anagrafe condominiale. In deroga alle regole generali, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. ( assegno di c/c, vaglia, bonifici) 

Ø      Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici 

A seguire si elencano le nuove misure delle agevolazioni e le rispettive date di scadenza delle medesime. 

Riqualificazione energetica:

     65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014

      50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 

Recupero del patrimonio edilizio: 

      50% per il periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014

     40% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 

Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale; in assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione precedentemente vigente (36% e € 48.000). 

Ø      Visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP 

Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 DPR n. 602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 15.000 annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità. 

Ø      Incremento dell’imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari

L’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari viene fissata al 2 per mille a decorrere dall’anno 2014. 

Ø      Imposta unica comunale  

È istituita l’imposta unica comunale (IUC).

La IUC si compone: 

-         dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

-         di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;  

-         della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

L’IMU

Come disposto dall’articolo 1 comma 703 della Legge di stabilità 2014, l’istituzione della IUC non abroga la disciplina per l’applicazione dell’IMU che per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011 è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015, con le seguenti caratteristiche: 

-         l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-                       Non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre:

-         l’IMU dovuta sugli immobili strumentali (utilizzati per l’esercizio dell’attività) viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30% per il 2013 (dal 2014 20%);

-         a decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, è assoggettato a IRPEF nella misura del 50%. 

Proroga versamenti IMU       

E’ differito dal 16 gennaio 2014 al 24 gennaio 2014 il termine entro cui deve essere versato il saldo dell’IMU sulla prima casa dovuta per l’anno 2013, pari al 40% della differenza positiva (c.d. “mini-IMU”) tra l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione, deliberate o confermate dal Comune per l’anno 2013 e quello calcolato ad aliquota standard pari al 4 per mille.  

Pertanto, non dovranno versare nulla entro il 24 gennaio 2014 e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell’IMU 2013, i possessori dei suddetti immobili siti in Comuni che hanno mantenuto, o variato a favore del contribuente, l’aliquota e la detrazione di base prevista dalla legge (4 per mille). Qualora, invece, i Comuni abbiano deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quella di base stabilita dalla legge, entro il 24 gennaio 2014 dovranno invece provvedere a versare il 40% della suddetta differenza. 

La TASI 

Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte/edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore. Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.                                                                                                                                                                                             In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale. Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Restano escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

La base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011. L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰.  

La TARI

Il presupposto della TARI è il possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, c.c., non detenute o occupate in via esclusiva. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale/area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI sarà individuata in quella calpestabile (va fatto riferimento alle superfici dichiarate/accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti: TARSU - TIA1 - TIA2 - TARES) fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI rimarrà comunque quella calpestabile. 

                                                                      Altre novità dai Decreti di fine anno:     

Ø      Proroga versamenti TARES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi) 

E’ differito alla data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard sulla vecchia TARES cessata al 31/12/2013 (pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei  costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni), ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. 

Ø      Rottamazione licenze

Viene prorogato al 31.12.2016 l’indennizzo di cui al D. Lgs. n. 207/96 secondo cui è riconosciuto, agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti, il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016. Le domande dovranno essere presentate entro il 31.1.2017 previa verifica dei requisiti richiesti dalla norma.

 

Ø      Gestioni INPS commercianti 

La Riforma Fornero ha previsto un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018. Di conseguenza, per l’anno 2014, si passa dal 21,84 % al 22,29% fino a € 46.076 e dal 22,84% fino al 23,29% da € 46.076 a € 76.793.

Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, va, poi, considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (cosiddetta “rottamazione dei negozi o delle licenze”). 

Ø      Tasso Legale 

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 2,5% all’1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 12.12.13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013. 


 

                                                                                

 
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