23/09/2013, ore 11:21
LA NUOVA MEDIAZIONE
Il 20 settembre 2013 e' entrato in vigore la norma che reintroduce nel nostro ordinamento l'istituto della cd. Mediazione obbligatoria.
Rispetto al 2012 la condizione di procedibilità non comprende più la materia del risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti mentre è stata inserita accanto alla responsabilità medica quella sanitaria.
In sintesi, riportiamo di seguito le principali novità che in tutte le ipotesi di mediazione obbligatoria, ovvero in tutti i casi in cui la lite verta su condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, riguarderanno le procedure di mediazione dal 20 settembre 2013:
1) La mediazione aveva prima una durata massima di 4 mesi mentre oggi se ne prevede una durata più ridotta, massimo tre mesi, con la fissazione di un primo incontro non oltre i 30 giorni dal deposito della domanda.
2) La domanda di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo del luogo del giudice competente ad esaminare l'eventuale successiva controversia. E' stato quindi introdotto un criterio di competenza territoriale che mira ad impedire per esempio ad un'impresa di chiamare in mediazione un consumatore presso un organismo la cui sede sia molto lontana dalla residenza del consumatore stesso per rendergli difficile o impossibile la partecipazione.
3) Il primo incontro di mediazione assume una rilevanza peculiare perché le parti, assistite dai propri legali, potranno stabilire se continuare o meno nella procedura di mediazione. Se insieme al mediatore le parti verificheranno che non ci sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i partecipanti (tranne che le spese di avvio, € 40,00 + IVA).
4) Raggiunto l'accordo, le parti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione, ma i legali delle parti potranno attestare loro stessi che l'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico, consentendo alle parti di ottenere subito l'esecutività dell'accordo stesso.
5) Sono state inoltre reintrodotte le norme relative al gratuito patrocinio per i casi di mediazione obbligatoria e le sanzioni processuali relative alla mancata presentazione del chiamato in mediazione all'incontro.
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