14/03/2012, ore 16:01
Grazie alla Sentenza della Cassazione n. 3756 del 9 marzo 2012 dove viene riconosciuta la Tia come di natura tributaria e quindi non soggetta ad iva, il link sottostante riporta l'istanza di rimborso da riempire e spedire per raccomandata con ricevuta di ritorno sia alla Societa' di Gestione Rifiuti, sia al Comune di riferimento- Ufficio Tributi-, ricordate di allegare copia delle cartelle o fatture dove viene evidenziata l'iva addebitata.
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