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OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI DAL 1 GENNAIO 2012 -
20/12/2011, ore 18:07

OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DAL 2012

 

Vediamo quindi punto per punto quali sono le regole vigenti in Toscana per la Certificazione Energetica degli immobili.

1) I casi in cui è obbligatorio dotare l’immobile di un attestato di certificazione energetica – ACE (art. 23-bis della lr 39/2005 e articoli 3 e 4 del regolamento).
Rispetto a quanto già disposto dalle norme nazionali (Dlgs 192/2005, art. 6 e linee guida nazionali) vi è in Toscana l’obbligatorietà di acquisire l’attestato di certificazione (detto ACE) anche nei seguenti casi:

a) locazione di un immobile;
b) ricostruzione a seguito di demolizione di immobili anche di superficie inferiore a 1000 mq;

c) fabbricati isolati anche di superficie inferiore a 50 mq se comunque tale superficie arriva a 25 mq.
 

Vi sono comunque i seguenti casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale:

• i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
• le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale 26 giugno 2009
 

In Toscana si aggiungono due ulteriori casi di esclusione, non previsti dalle norme nazionali:

• gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
• i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.

 

 

2) Come si fa a certificare un immobile
Si deve distinguere il caso in cui si deve certificare un immobile perché viene costruito o completamente ristrutturato, dal caso in cui lo si deve certificare per una vendita o una locazione.

a) Per le certificazioni in occasione di lavori edilizi, prima dell’inizio lavori va scelto un certificatore energetico. Infatti il regolamento regionale precisa che il nominativo del soggetto certificatore è indicato nella comunicazione di inizio lavori.
Il progettista gira una copia del progetto al certificatore. In corso d’opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso certificatore può fare ispezioni in cantiere.
In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore redigerà l’attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (prevista dall’art. 86 della LR 1/2005)
Infatti al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all’articolo 86 della l.r.1/2005, va trasmesso al Comune anche l’ACE, e nel certificato di abitabilità/agibilità di cui al citato articolo 86 della l.r.1/2005 sarà fatta esplicita menzione dell’attestato di certificazione.

b) Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore incarica un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell’ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l’attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune (vedi gli obblighi di trasmissione al punto 5).
Ai sensi del D.lgs. 28/2011 a partire dal 01/01/2012 anche gli annunci commerciali per vendere un immobile dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dello stesso immobile.
Già dal 29/03/2011 (ai sensi dello stesso D.lgs. 28/2011) comunque in tutti i contratti di compravendita il compratore dovrà dichiarare di aver ricevuto “le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” .
Non sarà necessario allegare l’ACE all’atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l’attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell’attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.

 

 
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