Studio Tributario Innocenti
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IMU E TASI PRIMO ACCONTO 2018
04/06/2018, ore 18:08
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PAGAMENTO STIPENDI esclusivamente in modalita' rintracciabile.
04/06/2018, ore 18:10
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Liberi professionisti equiparati alle Imprese per fondi UE-Toscana prima in Italia
29/03/2017, ore 11:03
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Nell'attesa di alternative ai voucher........
22/03/2017, ore 19:07
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Notifica via Pec: Obbligatoria dal 1 luiglio 2017
03/01/2017, ore 12:48
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Modulo adesione rottamazione cartelle esattoriali
23/11/2016, ore 15:36
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Nuove disposizioni per i contratti di locazione -
17/02/2016, ore 11:19

 

Dal 1 gennaio 2016 l'obbligo della registrazione del contratto di locazione ricade esclusivamente sul locatore, che dovra'

registrarlo tassativamente entro 30 gg, pena nullita' dell'atto.

Il locatore deve, poi, dare “documentata comunicazione” della citata registrazione, nei successivi 60

giorni, sia al conduttore che all’amministratore del condominio anche ai fini degli obblighi di tenuta

dell’anagrafe condominiale, prevista dall’articolo 1130, numero 6), Codice civile.

 

Nuove norme per la nullita' del contratto:

il nuovo” art. 13 dispone, inoltre, i seguenti principi:

-sono da considerarsi nulli i patti tra locatore e conduttore che prevedano un importo del canone di locazione superiore a quello

risultante dal contratto scritto e registrato,in caso di nullità il conduttore può, entro 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile locato,

chiedere la restituzione delle somme versate in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato;

 

-sono altresì nulli i patti volti a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.

 

 

 
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